Page 23 - Impianti a fune per trasporto persone e materiali
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C GESTIONE ED ESERCIZIO
L’esercizio degli impianti a fune per il trasporto pubblico di persone compren-
de una serie di tematiche che vanno dalla gestione del personale, alla programma-
zione degli interventi di manutenzione e dei relativi controlli periodici.
La materia dell’esercizio degli impianti a fune in Italia è regolamentata dal DD
11 maggio 2017 "Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’eserci-
zio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone"
La normativa di cui sopra stabilisce le modalità da seguire per un corretto
esercizio degli impianti a fune, avendo riguardo al mantenimento di condizioni di si-
curezza per i trasportati e gli addetti.
Vengono così defi niti i profi li professionali richiesti per il personale addet-
to alla conduzione dell’impianto, le procedure per il soccorso dei passeggeri in li-
nea in caso di blocco dell’impianto (Piano di soccorso), la manutenzione periodica
ed i controlli da eseguirsi a cadenze temporali prestabilite sulle parti meccaniche
dell’impianto e sulle funi (Manuale d’uso e di manutenzione, Piano dei controlli, Re-
gistro di manutenzione).
C1 IL DIRETTORE D’ESERCIZIO
Le aziende esercenti sistemi di trasporto ad impianto fi sso, tra cui gli impianti
a fune, devono essere dotate di un direttore o un responsabile d’esercizio, in fun-
zione della categoria di impianti gestiti, che rappresenti l’azienda presso gli organi
di vigilanza dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, secondo le rispettive attribu-
zioni, e risponda dell’effi cienza del servizio ai fi ni della sicurezza e della regolarità.
I riferimenti normativi sono costituiti dal già citato DPR n. 753/1980 (normati-
va esercizi ferroviari ed impianti assimilabili) e dal regolamento generale per le fu-
nicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone (DM 4.8.1998 n.
400).
Le precedenti disposizioni per i direttori e i responsabili dell’esercizio e re-
lativi sostituti (DM 5 giugno 1985) sono state aggiornate negli anni precedenti al
2022; il nuovo strumento normativo è il DD 18.2.2011 "Disposizioni per i direttori ed
i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai
servizi di pubblico trasporto, eff ettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri,
ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piatta-
forme elevatrici ed impianti assimilabili".
Vengono fi ssate le funzioni ed i requisiti tecnico-professionali, fi sici e morali
delle persone da preporre a tale servizio, le modalità per la loro nomina e per la no-
mina dei sostituti, nonché la determinazione delle incombenze degli assistenti tec-
nici.
A ciascun impianto di categoria A (funicolari terrestri, funivie bifune, funivie
monofune a collegamento temporaneo dei veicoli) e categoria B (monofune a colle-
gamento permanente) deve essere preposto un direttore di esercizio (D.E.).
A ciascun impianto di categoria C (sciovie, slittinovie, ascensori e scale mobili
in servizio pubblico) deve essere preposto un responsabile dell’esercizio (R.E.).
Il direttore d’esercizio è responsabile della sicurezza dell’impianto e dell’ap-
plicazione delle disposizioni regolamentari contenute nel regolamento di esercizio.
Egli provvede ad abilitare il personale preposto, comunicandone ai compe-
tenti uffi ci (ANSFISA e Regione) l'incarico; predispone l’organizzazione del soccor-
so in linea, programma la manutenzione, le verifi che e le prove funzionali dell’im-
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