Page 155 - ADR 2023
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CAPITOLO 5.1
                                        Disposizioni generali

                5.1.1.     Applicazione e disposizioni generali
                           La presente parte contiene le disposizioni per la spedizione di
                           merci pericolose relative alla marcatura, all'etichettatura e alla
                           documentazione, e se del caso, all'autorizzazione alla spedizione
                           e alle noti¿ che preventive.




                5.1.2.     Impiego di sovrimballaggi
                5.1.2.1.   a) A meno che le etichette e i marchi prescritti nel capitolo 5.2,
                              eccetto quelli prescritti dal 5.2.1.3 al 5.2.1.6, dal 5.2.1.7.2 al
                              5.2.1.7.8 e nel 5.2.1.10, rappresentativi di tutte le merci pericolose
                              contenute nel sovrimballaggio siano visibili, quest'ultimo deve:
                              i)  recare un marchio con la scritta "SOVRIMBALLAGGIO". Le
                                lettere del marchio "SOVRIMBALLAGGIO" devono misurare
                                almeno 12 mm di altezza. Il marchio deve essere redatto in

                                una lingua u௻ ciale del paese di partenza e inoltre - se questa
                                lingua non è l’inglese, il francese o il tedesco - in inglese, in
                                francese o in tedesco, salvo che gli accordi conclusi tra i paesi
                                interessati al trasporto non dispongano altrimenti;
                              ii) recare un marchio indicante il numero ONU, cosi come le   5.1
                                etichette e gli altri marchi prescritti per i colli nel capitolo 5.2
                                ad eccezione di quelli prescritti dal 5.2.1.3 al 5.2.1.6, dal
                                5.2.1.7.2 al 5.2.1.7.8 e nel 5.2.1.10 per ciascuna delle merci
                                pericolose in esso contenuti. È su௻  ciente  applicare  ogni
                                marchio e etichetta applicabile una volta sola.
                              I sovrimballaggi, contenenti materiali radioattivi devono essere
                              etichettati conformemente al 5.2.2.1.11 [4].
                           b)  [3] Le frecce di orientamento illustrate al 5.2.1.10 [4] devono es-
                              sere apposte sui due lati opposti dei sovrimballaggi contenenti
                              colli che devono essere marcati conformemente al 5.2.1.10.1
                              [4], a meno che i marchi rimangano visibili.

                5.1.2.2.   Ogni collo di merci pericolose contenuto in un sovrimballaggio deve
                           essere conforme a tutte le disposizioni applicabili dell'ADR.
                           [2]
                           La funzionalità d'ogni imballaggio non deve essere compromessa
                           dal sovrimballaggio.

                5.1.2.3.   I colli che recano marchi d’orientamento prescritti al 5.2.1.10 [4]
                           e che sono sovrimballati o sistemati in grandi imballaggi devono
                           essere orientati secondo le indicazioni dei marchi [1].

                5.1.2.4.   I divieti di carico in comune si applicano ugualmente a questi so-
                           vrimballaggi.


                         Accordo ADR 2023                                    1091




                                                                           13/10/2022   17:13:26
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