Page 155 - ADR 2023
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CAPITOLO 5.1
Disposizioni generali
5.1.1. Applicazione e disposizioni generali
La presente parte contiene le disposizioni per la spedizione di
merci pericolose relative alla marcatura, all'etichettatura e alla
documentazione, e se del caso, all'autorizzazione alla spedizione
e alle noti¿ che preventive.
5.1.2. Impiego di sovrimballaggi
5.1.2.1. a) A meno che le etichette e i marchi prescritti nel capitolo 5.2,
eccetto quelli prescritti dal 5.2.1.3 al 5.2.1.6, dal 5.2.1.7.2 al
5.2.1.7.8 e nel 5.2.1.10, rappresentativi di tutte le merci pericolose
contenute nel sovrimballaggio siano visibili, quest'ultimo deve:
i) recare un marchio con la scritta "SOVRIMBALLAGGIO". Le
lettere del marchio "SOVRIMBALLAGGIO" devono misurare
almeno 12 mm di altezza. Il marchio deve essere redatto in
una lingua u ciale del paese di partenza e inoltre - se questa
lingua non è l’inglese, il francese o il tedesco - in inglese, in
francese o in tedesco, salvo che gli accordi conclusi tra i paesi
interessati al trasporto non dispongano altrimenti;
ii) recare un marchio indicante il numero ONU, cosi come le 5.1
etichette e gli altri marchi prescritti per i colli nel capitolo 5.2
ad eccezione di quelli prescritti dal 5.2.1.3 al 5.2.1.6, dal
5.2.1.7.2 al 5.2.1.7.8 e nel 5.2.1.10 per ciascuna delle merci
pericolose in esso contenuti. È su ciente applicare ogni
marchio e etichetta applicabile una volta sola.
I sovrimballaggi, contenenti materiali radioattivi devono essere
etichettati conformemente al 5.2.2.1.11 [4].
b) [3] Le frecce di orientamento illustrate al 5.2.1.10 [4] devono es-
sere apposte sui due lati opposti dei sovrimballaggi contenenti
colli che devono essere marcati conformemente al 5.2.1.10.1
[4], a meno che i marchi rimangano visibili.
5.1.2.2. Ogni collo di merci pericolose contenuto in un sovrimballaggio deve
essere conforme a tutte le disposizioni applicabili dell'ADR.
[2]
La funzionalità d'ogni imballaggio non deve essere compromessa
dal sovrimballaggio.
5.1.2.3. I colli che recano marchi d’orientamento prescritti al 5.2.1.10 [4]
e che sono sovrimballati o sistemati in grandi imballaggi devono
essere orientati secondo le indicazioni dei marchi [1].
5.1.2.4. I divieti di carico in comune si applicano ugualmente a questi so-
vrimballaggi.
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