Page 10 - Modifiche veicoli senza collaudo UMC
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A                                   VISITA E PROVA SUI VEICOLI




              che nel caso di modifi che specifi camente individuate da apposito
              DM che comportano l’aggiornamento del documento di circolazione
              senza visita e prova del veicolo (v. § C1.2).
               Non comporta invece l’aggiornamento del documento di circola-
            zione l’installazione di alcuni accessori mobili leggeri quali, ad es. le
            sovrasponde, strutture porta bici, ecc. (v. § C1.1).
               All’esito favorevole di visita e prova di revisione del veicolo conse-
            gue invece il rilascio di un tagliando di revisione e di un certifi cato di
            revisione che riportano l’esito della visita eff ettuata sul veicolo.
               La visita e prova dei veicoli ai sensi degli artt. 75, 78, 80 CDS è
            stata soggetta a una particolare disciplina durante l’emergenza epide-
            miologica da COVID-19 (4).

            A1    OMOLOGAZIONE DEL     TIPO
               L’omologazione del tipo cui sono soggetti, ai sensi del terzo com-
            ma dell’art. 75 CDS (5), tutti i veicoli prodotti in serie è l’atto con il
            quale un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica
            viene certificato conforme alle disposizioni amministrative e alle

            prescrizioni tecniche della normativa in vigore e conduce il costrut-
            tore (6) ad attestare la conformità del veicolo, sistema o componente
            al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità
            sostenibili.
               L’omologazione può essere rilasciata anche per:
            •  veicoli privi della carrozzeria (veicoli incompleti): in questo caso
              il Dipartimento per la mobilità sostenibile rilascia al costruttore un

              certificato di omologazione  relativo all’autotelaio o al telaio
              montato per rimorchi o semirimorchi (7) e il costruttore emette
              una dichiarazione di conformità per i singoli veicoli incompleti pro-
              dotti, sulla base della quale gli UMC possono procedere all’approva-
              zione del veicolo allestito (che diventa un veicolo completato) a cura
              di ditte diverse dal costruttore dell’autotelaio;
            •  veicoli incompleti muniti di carrozzeria (veicoli completati): in
              questo caso il DMS rilascia al costruttore un certifi cato di omolo-
              gazione relativo al veicolo completato e il costruttore emette una
              dichiarazione di conformità per i singoli veicoli completi prodotti,
              sulla base della quale gli UMC possono procedere all’immatricola-
              zione.
               La procedura di omologazione si articola essenzialmente in due
            fasi:
            • una operativa (visita e prova del prototipo), svolta presso un qual-
              siasi Centro prova (8) previa apposita richiesta corredata della pre-
              scritta documentazione;
            • una amministrativa, svolta presso la competente divisione della



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