Page 10 - Modifiche veicoli senza collaudo UMC
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A VISITA E PROVA SUI VEICOLI
che nel caso di modifi che specifi camente individuate da apposito
DM che comportano l’aggiornamento del documento di circolazione
senza visita e prova del veicolo (v. § C1.2).
Non comporta invece l’aggiornamento del documento di circola-
zione l’installazione di alcuni accessori mobili leggeri quali, ad es. le
sovrasponde, strutture porta bici, ecc. (v. § C1.1).
All’esito favorevole di visita e prova di revisione del veicolo conse-
gue invece il rilascio di un tagliando di revisione e di un certifi cato di
revisione che riportano l’esito della visita eff ettuata sul veicolo.
La visita e prova dei veicoli ai sensi degli artt. 75, 78, 80 CDS è
stata soggetta a una particolare disciplina durante l’emergenza epide-
miologica da COVID-19 (4).
A1 OMOLOGAZIONE DEL TIPO
L’omologazione del tipo cui sono soggetti, ai sensi del terzo com-
ma dell’art. 75 CDS (5), tutti i veicoli prodotti in serie è l’atto con il
quale un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica
viene certificato conforme alle disposizioni amministrative e alle
prescrizioni tecniche della normativa in vigore e conduce il costrut-
tore (6) ad attestare la conformità del veicolo, sistema o componente
al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili.
L’omologazione può essere rilasciata anche per:
• veicoli privi della carrozzeria (veicoli incompleti): in questo caso
il Dipartimento per la mobilità sostenibile rilascia al costruttore un
certificato di omologazione relativo all’autotelaio o al telaio
montato per rimorchi o semirimorchi (7) e il costruttore emette
una dichiarazione di conformità per i singoli veicoli incompleti pro-
dotti, sulla base della quale gli UMC possono procedere all’approva-
zione del veicolo allestito (che diventa un veicolo completato) a cura
di ditte diverse dal costruttore dell’autotelaio;
• veicoli incompleti muniti di carrozzeria (veicoli completati): in
questo caso il DMS rilascia al costruttore un certifi cato di omolo-
gazione relativo al veicolo completato e il costruttore emette una
dichiarazione di conformità per i singoli veicoli completi prodotti,
sulla base della quale gli UMC possono procedere all’immatricola-
zione.
La procedura di omologazione si articola essenzialmente in due
fasi:
• una operativa (visita e prova del prototipo), svolta presso un qual-
siasi Centro prova (8) previa apposita richiesta corredata della pre-
scritta documentazione;
• una amministrativa, svolta presso la competente divisione della
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