Page 17 - Digital forensics
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B DIGITAL FORENSICS: DISCIPLINA IN COSTANTE
EVOLUZIONE
Prima dell’intervento riformatore del legislatore a seguito dell’emanazione della
legge n. 48/2008 (56), entrata in vigore il 5 aprile (57), si registravano, purtroppo,
prassi non troppo edifi canti, spesso mosse da semplifi cazioni e approssimazioni
investigative, che, esaltando fi n troppo il ruolo e la portata decisiva assunta dalle
digital evidence in alcuni contesti, portavano gli attori mossi dall’entusiasmo ad una
crescente disattesa delle procedure, non solo nuove ma anche tradizionali quali,
tra l’altro, per esemplifi care, i riscontri, i pedinamenti e le osservazioni. Successiva-
mente, l’entrata in vigore di questa nuova legge, che ha ratifi cato quanto concordato
nella Convenzione di Budapest del 23.11.2001 (58) sul Cybercrime, e l’evoluzione
tecnologica sviluppatasi oltre a portare a nuove forme di comunicazione, di aggre-
gazione sociale, di condivisione di informazioni e di esperienze personali, che han-
no cambiato lo stile di vita delle persone in genere, ha anche portato un’evoluzione
normativa, tradottasi, poi, in una vera e propria rivoluzione nel mondo giuridico, in
primis nel Codice penale e poi in quello di Procedura penale, accompagnata dall’in-
troduzione di alcune novità giuridiche e dalla rivisitazione di altre nozioni basilari.
B1 RIFORMA DEL CODICE PENALE E DEL CODICE DI PROCEDURA
PENALE
Le norme che hanno portato una vera innovazione nell’ambito della digital fo-
rensics, e che quindi sono andate a riformare parzialmente alcuni articoli del Codice
penale e del Codice di procedura penale, sono in particolare le seguenti:
• legge 23.12.1993 n. 547,
• legge 18.3.2008 n. 48.
B1.1 Legge 23.12.1993 n. 547
Con la legge 23.12.1993 n. 547 (59), "Modifi cazioni ed integrazioni alle norme
del Codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informati-
ca" sono state previste pertanto nuove fi gure criminose, deliberatamente strutturate
sulla falsariga di alcuni precetti. Superando le incertezze del passato (60), sono stati,
(56) Pubblicata nella Gazzetta uffi ciale n. 80 del 4.4.2008.
(57) Cass., sez. II, 13.3.2009, n. 11135, pone fi ne ad una diatriba con il Tribunale del Riesame di Roma
il quale aveva ritenuto di fi ssare l’entrata in vigore della norma il primo ottobre dello stesso anno.
(58) Aterno, digital forensics e scena criminis, in Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine.
Norme, tecniche, scienze, logica, a cura di Curtotti-Saravo, Torino, 2019, p. 784, ha evidenziato
che la necessità di questa legislazione è emersa fi n dal 1995 con la "Raccomandazione n. 13" del
Consiglio d’Europa dove per la prima volta è stato posto l’accento non solo sui problemi di diritto
sostanziale e processuale connessi all’informazione tecnologica, ma soprattutto al necessario co-
ordinamento investigativo tra gli Stati sottoscrittori.
(59) Tavassi La Greca, L’approccio normativo alla criminalità informatica, 2003, http://www.adir.unifi .it/
rivista/2003/tavassi/index.htm, con la legge n. 547/1993 il legislatore, oltre adeguare la legislazio-
ne italiana alle direttive impartite da organismi sopranazionali cui l’Italia aderiva, ha innanzitutto,
riaff ermato il principio, già formulato nel diritto romano, "nullum crimen, nulla poena sine lege" e
codifi cato in tutti i Paesi dell’Europa occidentale come, ad esempio, con l’art. 1 del Codice penale
italiano, l’art. 4 del Codice penale francese o l’art. 103, c. 2, della Costituzione della Repubblica Fe-
derale di Germania "Opponendosi a tale indiscriminata e, in sostanza, prevaricatrice estensione, il
giurista ha tenuto fermo un canone di civiltà giuridica che nessun progresso tecnico e nessun te-
muto danno sociale può o deve far venir meno".
(60) Tavassi La Greca, L’approccio normativo alla criminalità informatica, cit. il periodo che aveva prece-
duto l’approvazione della legge n. 547/1993, aveva visto parte della dottrina e della giurisprudenza
tentare di ricondurre le nuove fi gure criminose a fattispecie tradizionali. Il problema non si poneva
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