Page 37 - Autotrasporto di merci
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L1 REGIME SANZIONATORIO NELL’AUTOTRASPORTO
NAZIONALE DI COSE
(519) Giandomenico Protospataro
L’attività di autotrasporto è stata oggetto di ripetuti interventi legislativi che hanno inciso anche
sul regime sanzionatorio:
• legge n. 298/1974 prevede sanzioni amministrative per chi eff ettua il trasporto di cose in
conto terzi senza essere iscritto all’Albo degli autotrasportatori e per chiunque eff ettua un
trasporto di cose in conto proprio senza licenza o violandone le prescrizioni (v. § L1.7)
(1666). Le sanzioni della legge n. 298/1974 si applicano anche a chi affida un trasporto di cose
in conto terzi ad un soggetto non autorizzato o comunque senza aver acquisito la necessa-
ria attestazione della regolarità dell’esercizio dell’attività;
• DLG n. 286/2005 e il Codice della strada prevedono casi in cui i soggetti facenti parte della
fi liera di trasporto (vettore, mittente, caricatore, titolare di licenza e proprietario del veico-
lo) sono chiamati a rispondere, in concorso con il conducente, di alcune violazioni delle
norme di comportamento commesse durante il trasporto (v. § L1.4 e § L1.5);
• DLG n. 214/2008, al fi ne favorire le verifi che sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto
per conto di terzi in ambito nazionale aveva istituito la “scheda di trasporto” da portare a bordo
del veicolo, poi soppressa dalla legge 23.12.2014 n. 190, c. 247 (1667);
• art. 83 bis della legge n. 133/2008, ripetutamente modifi cato e integrato, da ultimo dalla leg-
ge 23.12.2014 n. 190, c. 248, dispone che il committente debba verifi care che il vettore sia
in regola con l’adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, acquisendo
dal vettore l’attestazione di regolarità rilasciatagli dagli enti previdenziali, oppure accedendo
all’apposito portale internet che sarà attivato. Non eseguendo tali verifi che, il committente è ob-
bligato in solido con il vettore a sanare le inadempienze (potendo comunque esercitare l’azione
di regresso) e, in caso di contratto in forma non scritta, si assume anche gli oneri relativi alle
violazioni CDS commesse nel corso del trasporto eseguito per suo conto (v. § E3) (1668).
Allo scopo di tutelare la correttezza degli operatori del settore e la libera concorrenza tra
essi che può essere turbata dalla presenza di operatori abusivi o che non rispettano le regole,
il Ministro dell’interno e l’allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibile) hanno siglato un protocollo d’intesa (1669) per impegnare
(1666) Alcuni interventi del legislatore hanno modifi cato il sistema sanzionatorio del settore: prima, il DLG 30.12.1999 n.
507, e il DLG n. 395/2000 hanno depenalizzato numerosi illeciti che avevano carattere penale; più di recente, poi,
gli artt. 7, 8 e 12, DLG 21.11.2005 n. 286, hanno profondamente innovato la disciplina delle sanzioni in materia di
autotrasporto merci. La nuova normativa, tuttavia, non ha abrogato le disposizioni degli artt. 26, 46 e 47, legge n.
298/1974 che prevedevano sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività di autotrasporto o per altre situazioni di ir-
regolare esecuzione dello stesso, ma ha ampliato la gamma dei soggetti responsabili ed ha creato nuove ipotesi
di concorso nelle violazioni relative ad alcune norme di comportamento previste dal Codice della strada.
(1667) Restano comunque in vigore le altre disposizioni che prevedono l’obbligo di portare a bordo la documentazione
della merce per fi nalità fi scali, di sicurezza o per altre fi nalità (documenti per trasporto rifi uti, animali vivi, carburan-
ti, merci pericolose, ecc.).
(1668) Il mancato rispetto delle disposizioni volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal
mittente per i costi del carburante di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 art. 83 bis legge n. 133/2008 (v. § E3.4) può compor-
tare l’esclusione fi no a sei mesi dalla procedura per l’affi damento pubblico della fornitura di beni e servizi, e per un
periodo di un anno dai benefi ci fi scali, fi nanziari e previdenziali previsti dalla legge.
L’autorità competente all’applicazione delle predette sanzioni, con DI 16.9.2009 del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi nanze, il Ministro della giustizia e il Ministro dello
sviluppo economico, è stata individuata in:
a) Agenzia delle entrate, con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefi ci fi nanziari e fi scali;
b) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nel-
le infrastrutture, con riferimento alla sanzione dell’esclusione dalla procedura per l’affi damento pubblico della
fornitura di beni e servizi;
c) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alla sanzione dell’esclusione dai benefi ci fi nanziari.
(1669) V. protocollo 14.7.2009 e circolare Ministero dell’interno 10.8.2009 prot. n. 300/A/10142/09/108/8/3.
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