Page 52 - Velocità e dispositivi di controllo
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M Velocità nell'infortunistica
onde accertarsi del sopraggiungere di veicoli a cui cedere la precedenza stessa e
di valutare anche la velocità di avvicinamento di questi ultimi.
Affi nché sorgano l’obbligo di dare la precedenza al veicolo proveniente da de-
stra, al crocevia, e la relativa corresponsabilità a carico del conducente proveniente
da sinistra, che non osservi tale obbligo, devono sussistere le seguenti condizioni:
• le direzioni di marcia dei due veicoli, idealmente prolungate, sono destinate a
incontrarsi o intersecarsi in un punto situato nell’area del crocevia;
• le distanze e le velocità rispettive dei due veicoli sono tali da rendere imminente
l’impegno, più o meno contemporaneo, dell’area del crocevia da parte di entrambi;
• nel corso dell’avvicinamento al crocevia, deve esistere la possibilità di reciproco
avvistamento per i due conducenti, in maniera che ciascuno possa adeguare la
propria condotta alla rappresentazione visiva dell’approssimarsi dell’altro, nella
legittima aspettativa che il comportamento dell’altro conducente sia esente da
imprudenze o da altre irregolarità e conforme alle norme della circolazione (393).
I comportamenti dei due conducenti antagonisti non possono essere considerati
“in senso assoluto” ma devono essere esaminati “in senso relativo”, congiuntamen-
te agli aspetti psicotecnici di entrambi, ponendo in relazione le rispettive manovre
e i connessi tempi di esecuzione. Ogni valutazione dei fatti, altrimenti, risulterebbe
viziata e manifestamente iniqua, a danno di uno o di entrambi i conducenti.
Questo è imprescindibile e di determinante importanza, per poter individuare e
delineare le varie responsabilità rispetto alla causa del sinistro. Raff rontando i tempi
psicotecnici degli antagonisti e ricostruendo, con un percorso logico e cronologico
a ritroso dal punto di collisione, le rispettive posizioni e possibilità di avvistamento
reciproco, è possibile verifi care se:
• il conducente che si è immesso abbia omesso (o meno) di concedere la prece-
denza (art. 145 CDS) al conducente circolante sulla strada privilegiata;
• il conducente favorito in arrivo abbia (o meno) mantenuto una velocità conforme
al dettato normativo (artt. 141 e 142 CDS); e, inoltre,
• entrambi abbiano usato, comunque, la massima prudenza e abbiano fatto tutto il
possibile per evitare l’incidente (art. 145, c. 1, CDS).
Occorre quindi accertare se il conducente in procinto di immettersi, nell’istante
in cui decide di eff ettuare l’immissione, abbia avuto la possibilità di avvistare l’arrivo
del veicolo antagonista:
• in caso aff ermativo, ha senz’altro violato la norma di cui all’art. 145 CDS,
• in caso negativo, anche in presenza di una collisione, è da ritenersi esente da
responsabilità, rispetto alla causa del sinistro, perché l’immissione è avvenuta in
condizioni di “sicurezza putativa” (ovvero “apparente”).
Si tratta di un caso limite, ma pur sempre possibile nella variegata fenomenolo-
gia dell’infortunistica stradale (394); meno rara è, invece, l’ipotesi in cui la responsa-
bilità ricade unicamente su chi si immette (395); mentre, infi ne, l’ipotesi più frequente
(393) Tra queste è soprattutto importante il precetto di cui all’art. ora 145 CDS, che impone la massima
cautela in prossimità del crocevia, e quello dell’art. 141, che prescrive, in prossimità del crocevia,
la velocità particolarmente moderata.
(394) Nella summenzionata (quantunque rara) ipotesi di immissione in condizioni di “sicurezza putati-
va”, sarà la velocità tenuta dal conducente del veicolo sopraggiungente, senz’altro per la sua as-
soluta inadeguatezza, sia sotto l’aspetto “qualitativo” (art. 141 CDS) che sotto quello “quantitati-
vo” (art. 142 CDS), ad assumere gli inequivocabili connotati di causa colposa esclusiva, in ordine
alla produzione dell’evento infortunistico.
(395) Il conducente obbligato a dare la precedenza non solo deve adottare la massima prudenza e di-
ligenza bensì compiere un attento e scrupoloso calcolo della velocità di avvicinamento del veico-
lo favorito, quindi, in caso di dubbio, astenersi dall’intraprendere una manovra di esito incerto ed
attendere un momento più propizio per eseguirla, con la conseguenza che ogni errore di calcolo
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