Page 25 - Patente di servizio
P. 25
F1
F1 (069)
CIRCOLAZIONE VEICOLI DI POLIZIA, ANTINCENDIO E DI SOCCORSO
Giandomenico Protospataro
I veicoli di polizia, antincendio, di soccor- sporto di plasma o di organi e le auto-
so o di alte personalità (solo in ambito urbano), mediche,
quando utilizzano in modo continuo i dispositivi • motoveicoli impiegati in interventi di emer-
supplementari di allarme di cui sono dotati, non genza sanitaria e, comunque, solo per l’e-
sono tenuti a rispettare le norme di comporta- spletamento di servizi urgenti di istituto,
mento previste dal Codice della strada ma de- • nonché dei mezzi di soccorso per animali
vono, in ogni caso, comportarsi con prudenza. o di vigilanza zoofi la.
L’utilizzo dei dispositivi di allarme è con- È irrilevante che il veicolo di soccorso ap-
sentito esclusivamente durante i servizi urgenti partenga ad ente pubblico o ad associazione
di istituto. È vietato l’uso dei lampeggianti nei privata su base volontaristica purché sia eff etti-
servizi non urgenti. vamente destinato all’attività di soccorso.
Gli altri utenti della strada, appena avver-
tita una segnalazione di allarme dei veicoli in F1.1.3 Veicoli antincendio
emergenza, devono tempestivamente portarsi L’uso dei dispositivi di allarme è consen-
sul margine destro della carreggiata lasciando tito anche ai veicoli antincendio, intendendosi
la maggior parte possibile della carreggiata con tale espressione non solo i veicoli appar-
stessa libera al transito dei mezzi di soccorso tenenti al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco
e quindi fermarsi; possono riprendere la mar- o ai Corpi istituiti nelle province autonome di
cia solo dopo che siano passati gli automezzi Trento e Bolzano, ma anche i veicoli, specifi ca-
anzidetti.
mente attrezzati, appartenenti a enti pubblici o
ad associazioni private che eff ettuano servizio
F1.1 VEICOLI CHE POSSONO di prevenzione incendi in modo istituzionale e
UTILIZZARE I DISPOSITIVI non occasionale.
SUPPLEMENTARI DI ALLARME
Il Codice della strada consente l’utilizzo di F1.1.4 Veicoli della Protezione civile
dispositivi supplementari di allarme ai soli vei-
coli di polizia, di soccorso, antincendio, della Possono altresì utilizzare i dispositivi sup-
protezione civile. In aggiunta a questi veicoli, plementari di allarme i veicoli appartenenti alla
la legislazione speciale di settore consente l’u- Protezione civile e al Corpo nazionale soccorso
tilizzo dei dispositivi anche ai veicoli delle alte alpino e speleologico del Club alpino italiano,
personalità dello Stato. nonché degli organismi equivalenti, esistenti
nella regione Valle d’Aosta e nelle province au-
tonome di Trento e di Bolzano.
F1.1.1 Veicoli di polizia
Possono essere dotati di dispositivi acusti-
Possono usare i dispositivi supplementari ci supplementari di allarme e dispositivi supple-
di allarme tutti veicoli di polizia, cioè quelli che mentari di segnalazione visiva a luce lampeg-
permanentemente od occasionalmente sono giante blu anche i veicoli della Protezione civile
utilizzati per compiti di polizia intesi in senso nazionale o locale nonché quelli nella disponi-
ampio e perciò comprensivi sia di attività di po- bilità di organizzazioni operanti nel settore del
lizia giudiziaria che di attività di polizia di sicu- volontariato.
rezza o di polizia stradale. Per i veicoli di queste ultime organizzazio-
ni, tuttavia, l’impiego dei dispositivi è subordi-
F1.1.2 Veicoli di soccorso nato alla concreta attivazione di un’emergenza,
I veicoli di soccorso, cui è consentito l’uso con espressa menzione della possibilità d’uso
di dispositivi supplementari di allarme, com- dei predetti dispositivi, da parte delle compe-
prendono: tenti autorità di protezione civile. Documenta-
• non solo le ambulanze, zione attestante l’attivazione dell’emergenza
• ma anche i veicoli assimilati adibiti al tra- dovrebbe trovarsi a bordo del veicolo.
189