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               CIRCOLAZIONE VEICOLI DI POLIZIA, ANTINCENDIO E DI SOCCORSO
               Giandomenico Protospataro
                   I veicoli di polizia, antincendio, di soccor-  sporto di plasma o di organi e le auto-
               so o di alte personalità (solo in ambito urbano),   mediche,
               quando utilizzano in modo continuo i dispositivi   •  motoveicoli impiegati in interventi di emer-
               supplementari di allarme di cui sono dotati, non   genza sanitaria e, comunque, solo per l’e-
               sono tenuti a rispettare le norme di comporta-  spletamento di servizi urgenti di istituto,
               mento previste dal Codice della strada ma de-  •  nonché dei mezzi di soccorso per animali
               vono, in ogni caso, comportarsi con prudenza.  o di vigilanza zoofi la.
                   L’utilizzo dei dispositivi di allarme è con-  È irrilevante che il veicolo di soccorso ap-
               sentito esclusivamente durante i servizi urgenti   partenga ad ente pubblico o ad associazione
               di istituto. È vietato l’uso dei lampeggianti nei   privata su base volontaristica purché sia eff etti-
               servizi non urgenti.                  vamente destinato all’attività di soccorso.
                   Gli altri utenti della strada, appena avver-
               tita una segnalazione di allarme dei veicoli in   F1.1.3  Veicoli antincendio
               emergenza, devono tempestivamente portarsi   L’uso dei dispositivi di allarme è consen-
               sul margine destro della carreggiata lasciando   tito anche ai veicoli antincendio, intendendosi
               la maggior parte possibile della carreggiata   con tale espressione non solo i veicoli appar-
               stessa libera al transito dei mezzi di soccorso   tenenti al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco
               e quindi fermarsi; possono riprendere la mar-  o ai Corpi istituiti nelle province autonome di
               cia solo dopo che siano passati gli automezzi   Trento e Bolzano, ma anche i veicoli, specifi ca-
               anzidetti.
                                                     mente attrezzati, appartenenti a enti pubblici o
                                                     ad associazioni private che eff ettuano servizio
                F1.1   VEICOLI CHE POSSONO           di prevenzione incendi in modo istituzionale e
                       UTILIZZARE I DISPOSITIVI      non occasionale.
                       SUPPLEMENTARI DI ALLARME
                   Il Codice della strada consente l’utilizzo di   F1.1.4   Veicoli della Protezione civile
               dispositivi supplementari di allarme ai soli vei-
               coli di polizia, di soccorso, antincendio, della   Possono altresì utilizzare i dispositivi sup-
               protezione civile. In aggiunta a questi veicoli,   plementari di allarme i veicoli appartenenti alla
               la legislazione speciale di settore consente l’u-  Protezione civile e al Corpo nazionale soccorso
               tilizzo dei dispositivi anche ai veicoli delle alte   alpino e speleologico del Club alpino italiano,
               personalità dello Stato.              nonché degli organismi equivalenti, esistenti
                                                     nella regione Valle d’Aosta e nelle province au-
                                                     tonome di Trento e di Bolzano.
                F1.1.1   Veicoli di polizia
                                                         Possono essere dotati di dispositivi acusti-
                   Possono usare i dispositivi supplementari   ci supplementari di allarme e dispositivi supple-
               di allarme tutti veicoli di polizia, cioè quelli che   mentari di segnalazione visiva a luce lampeg-
               permanentemente od occasionalmente sono   giante blu anche i veicoli della Protezione civile
               utilizzati per compiti di polizia intesi in senso   nazionale o locale nonché quelli nella disponi-
               ampio e perciò comprensivi sia di attività di po-  bilità di organizzazioni operanti nel settore del
               lizia giudiziaria che di attività di polizia di sicu-  volontariato.
               rezza o di polizia stradale.              Per i veicoli di queste ultime organizzazio-
                                                     ni, tuttavia, l’impiego dei dispositivi è subordi-
                F1.1.2   Veicoli di soccorso         nato alla concreta attivazione di un’emergenza,
                   I veicoli di soccorso, cui è consentito l’uso   con espressa menzione della possibilità d’uso
               di dispositivi supplementari di allarme, com-  dei predetti dispositivi, da parte delle compe-
               prendono:                             tenti autorità di protezione civile. Documenta-
               •  non solo le ambulanze,             zione attestante l’attivazione dell’emergenza
               •  ma anche i veicoli assimilati adibiti al tra-  dovrebbe trovarsi a bordo del veicolo.


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