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H CODICE DELLA STRADA
DECRETO LEGISLATIVO
30 aprile 1992, n. 285
(S.O.G.U. n. 114 del 18.5.1992)
Nuovo codice della strada.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190;
Vista la prima approvazione dello schema del testo unico de-
nominato “Codice della strada” in data 9 luglio 1991 e la successiva
riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio dei Ministri in data
30 settembre 1991 a seguito dell’acquisizione del concerto degli altri
Ministri interessati;
Uditi i pareri resi, a norma dell’art. 4, comma 2, della legge 13
giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente del
Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e da quella della
Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 27 gennaio 1992, nella quale si sono recepite alcune delle
osservazioni al testo contenute nei pareri resi;
Uditi i pareri defi nitivi resi, a norma dell’art. 4, comma 3, della
legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione perma-
nente del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della
Camera dei deputati in data 1° febbraio 1992;
Viste le deliberazioni conclusive del Consiglio dei Ministri, adot-
tate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell’interno, di grazia e giustizia, della difesa,
delle fi nanze, del tesoro, della pubblica istruzione, dell’agricoltura e
delle foreste, dell’ambiente e per i problemi delle aree urbane;
Emana
il seguente decreto legislativo:
omissis
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